Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. 41 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Protocollo
parte I
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro Art. 2 Articolo 2. l. È istituito un Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre Art. 3 Articolo 3. Ciascuno Stato Parte istituirà, nominerà e manterrà operativo a livello nazion Art. 4 Articolo 4. 1. Ciascuno Stato Parte, in accordo con il presente Protocollo, autorizza le v parte II
Art. 5 Articolo 5. 1. Il Sottocomitato sulla prevenzione è formato da dieci membri. Dopo la cinqu Art. 6 Articolo 6. 1. Ciascuno Stato Parte può nominare, ai sensi del paragrafo 2 del presente ar Art. 7 Articolo 7. 1. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono eletti nel modo seguente: Art. 8 Articolo 8. Se un membro del Sottocomitato sulla prevenzione è deceduto o dà le dimissioni Art. 9 Articolo 9. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono eletti per un mandato di qua Art. 10 Articolo 10. 1. Il Sottocomitato sulla prevenzione elegge i propri funzionari per un manda parte III
Art. 11 Articolo 11. Il Sottocomitato sulla prevenzione ha il compito di: a) visitare i luoghi des Art. 12 Articolo 12. Per consentire al Sottocomitato sulla prevenzione di svolgere il proprio mand Art. 13 Articolo 13. 1. Il Sottocomitato sulla prevenzione stabilirà, inizialmente sulla base di u Art. 14 Articolo 14. 1. Allo scopo di permettere al Sottocomitato sulla prevenzione di adempiere a Art. 15 Articolo 15. Nessuna autorità o funzionario pubblico può ordinare, applicare, permettere o Art. 16 Articolo 16. 1. Il Sottocomitato sulla prevenzione trasmette le proprie raccomandazioni e parte IV
Art. 17 Articolo 17. Ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce o crea, al massimo entro un anno d Art. 18 Articolo 18. 1. Gli Stati Parti garantiscono l'indipendenza funzionale dei meccanismi nazi Art. 19 Articolo 19. Ai meccanismi nazionali di prevenzione saranno garantiti almeno i seguenti po Art. 20 Articolo 20. Allo scopo di mettere i meccanismi nazionali di prevenzione in condizione di Art. 21 Articolo 21. 1. Nessuna autorità o funzionario pubblico può ordinare, applicare, permetter Art. 22 Articolo 22. Le autorità competenti dello Stato Parte esaminano le raccomandazioni dei mec Art. 23 Articolo 23. Gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a pubblicare e a diffond parte V
Art. 24 Articolo 24. 1. Alla ratifica, gli Stati Parti possono avanzare una dichiarazione per posp parte VI
Art. 25 Articolo 25. 1. Le spese affrontate dal Sottocomitato sulla prevenzione per la operatività Art. 26 Articolo 26. 1. È costituito un fondo speciale, nel rispetto delle procedure in materia di parte VII
Art. 27 Articolo 27. 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato la Art. 28 Articolo 28. 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a Art. 29 Articolo 29. Le disposizioni del presente Protocollo si estendono all'intero territorio di Art. 30 Articolo 30. Al presente Protocollo non sono ammesse riserve. Art. 31 Articolo 31. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano gli obblighi degli S Art. 32 Articolo 32. Le disposizioni del presente Protocollo non producono effetti sugli obblighi Art. 33 Articolo 33. 1. Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi moment Art. 34 Articolo 34. 1. Ogni Stato Parte al presente Protocollo potrà proporre un emendamento e de Art. 35 Articolo 35. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione e i componenti dei meccanismi na Art. 36 Articolo 36. Allorchè conducono una visita in uno Stato Parte, i membri del Sottocomitato Art. 37 Articolo 37. 1. Il presente Protocollo, i cui testi arabo, cinese, francese, inglese, russ Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360