Art. 2 · LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

Art. 2

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

In vigore dal 28 nov 2012
Clausola di invarianza 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino
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