Art. 4 · Entrata in vigore

Art. 4

Entrata in vigore

In vigore dal 30 ott 2012
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 ottobre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino
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