Art. 6 · Istruzione dei bambini
Convenzione

Art. 6

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Istruzione dei bambini

In vigore dal 23 ott 2012
- Istruzione dei bambini Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, affinché i bambini, durante l'istruzione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi di sfruttamento e di abusi sessuali, così come sui mezzi per difendersi, adattate alla loro fase evolutiva. Questa informazione, fornita, quando opportuno, in collaborazione con i genitori, deve essere iscritta in un contesto più ampio di informazione sulla sessualità e porre particolare attenzione alle situazioni di rischio, specialmente quelle derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie della informazione e della comunicazione.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-6