Art. 23 · Adescamento di bambini a scopi sessuali
Convenzione

Art. 23

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Adescamento di bambini a scopi sessuali

In vigore dal 23 ott 2012
- Adescamento di bambini a scopi sessuali Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino che non abbia raggiunto l'età del fissata in applicazione dell', paragrafo 2, allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato stabilito in conformità agli , paragrafo 1.a, o 20, paragrafo 1.a, qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-23