Art. 5 · Utilizzazione e partecipazione equi e ragionevoli
ConvenzioneParte II

Art. 5

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Utilizzazione e partecipazione equi e ragionevoli

In vigore dal 29 set 2012
Utilizzazione e partecipazione equi e ragionevoli 1. Gli Stati del corso d'acqua sono tenuti ad utilizzare un corso d'acqua internazionale nei loro rispettivi territori in maniera equa e ragionevole. In particolare, un corso d'acqua internazionale sarà utilizzato e gestito dagli Stati del corso d'acqua al fine di ottenerne un utilizzo ottimale e sostenibile e i vantaggi che da esso ne derivano, tenendo in debita considerazione gli interessi degli Stati del corso d'acqua coinvolti, compatibilmente con le esigenze di un'adeguata protezione del corso d'acqua. 2. Gli Stati del corso d'acqua parteciperanno all'uso, alla gestione ed alla tutela di un corso d'acqua internazionale in maniera equa e ragionevole. Tale partecipazione comprende sia il diritto di utilizzare il corso d'acqua sia il dovere di cooperare per la sua protezione e gestione, come previsto dalla presente Convenzione.
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