Art. 22 · Introduzione di diverse o nuove specie
ConvenzioneParte IV

Art. 22

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Introduzione di diverse o nuove specie

In vigore dal 29 set 2012
Introduzione di diverse o nuove specie Gli Stati del corso d'acqua dovranno adottare tutte le misure necessarie per prevenire la introduzione di specie, estranee o nuove, in un corso d'acqua che possano avere effetti dannosi per l'ecosistema del corso d'acqua e da cui ne derivi un sostanziale danno ad altri Stati del corso d'acqua.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-c-22