Art. 9
AnnessoParte VII

Art. 9

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In vigore dal 29 set 2012
Salvo quanto diversamente stabilito dal tribunale arbitrale a causa di circostanze particolari del caso, le spese del tribunale saranno equamente suddivise tra le Parti alla controversia. Il tribunale registrerà tutte le spese sostenute e presenterà il resoconto finale alle Parti.
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