Art. 27 · Prevenzione e attenuazione di condizioni dannose
AllegatoParte V

Art. 27

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Prevenzione e attenuazione di condizioni dannose

In vigore dal 29 set 2012
Prevenzione e attenuazione di condizioni dannose Gli Stati del corso d'acqua, singolarmente e laddove opportuno congiuntamente, dovranno adottare tutte le misure adeguate per prevenire o attenuare situazioni relative ad un corso d'acqua internazionale che possano arrecare danno ad altri Stati del corso d'acqua nel caso in cui siano provocate da cause naturali o attività dell'uomo, quali le inondazioni o il ghiaccio, malattie trasmesse dalle acque, sedimentazione, erosione, infiltrazioni di acqua salmastra, siccità o desertificazione.
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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165#art-a-27