Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. 54 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
parte I INTRODUZIONE
Art. 1 Campo di applicazione della presente Convenzione Art. 2 Definizioni Art. 3 Accordi per i corsi d'acqua Art. 4 Parti agli accordi per i corsi d'acqua parte II PRINCIPI GENERALI
Art. 5 Utilizzazione e partecipazione equi e ragionevoli Art. 6 Fattori pertinenti ad un uso equo e ragionevole Art. 7 Obbligo di non provocare danni gravi Art. 8 Obbligo generale di cooperazione Art. 9 Scambio regolare di dati ed informazioni Art. 10 Relazioni tra i diversi tipi di utilizzazioni parte III MISURE PROGRAMMATE
Art. 11 Informazioni relative alle misure programmate Art. 12 Notifica riguardante le misure programmate con possibili effetti negativi Art. 13 Termine per la risposta alla notifica Art. 14 Obblighi dello Stato che ha inviato la notifica durante il termine per la risposta Art. 15 Risposta alla notifica Art. 16 Mancanza di risposta alla notifica Art. 17 Consultazioni e negoziati relativi alle misure programmate Art. 18 Procedure in assenza di notifica Art. 19 Attuazione urgente delle misure programmate parte IV PROTEZIONE, TUTELA E GESTIONE
Art. 20 Protezione e Tutela dell'ecosistema Art. 21 Prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento Art. 22 Introduzione di diverse o nuove specie Art. 23 Tutela e conservazione dell'ambiente marittimo Art. 24 Gestione Art. 25 Regolamentazione Art. 26 installazioni parte V CONDIZIONI DI PERICOLO E SITUAZIONI DI EMERGENZA
Art. 28 Situazioni di emergenza parte VI PROVVEDIMENTI VARI
Art. 29 Corsi d'acqua internazionali e installazioni in tempo di conflitti armati Art. 30 Procedure indirette Art. 31 Dati e informazioni vitali per la difesa o la sicurezza nazionali Art. 32 Non discriminazione Art. 33 Composizione delle controversie parte VII CLAUSOLE FINALI
Art. 34 Firma Art. 35 Ratifica, Accettazione, Approvazione o Adesione Art. 36 Entrata in vigore Art. 37 Testi autentici Allegato
parte V CONDIZIONI DI PERICOLO E SITUAZIONI DI EMERGENZA
Art. 27 Prevenzione e attenuazione di condizioni dannose Annesso
parte VII CLAUSOLE FINALI
Art. 1 Annesso Arbitrato Articolo 1 Salva diversa decisione delle Parti, l'arbitrato ai sensi del Art. 2 Articolo 2 La Parte ricorrente notificherà alla Parte convenuta la propria intenzione di s Art. 3 Articolo 3 1. In caso di controversia tra due Parti il tribunale arbitrale sarà composto d Art. 4 Articolo 4 1. Qualora il Presidente del tribunale arbitrale non sia stato designato entro Art. 5 Articolo 5 Il tribunale arbitrale deciderà conformemente alle disposizioni della presente Art. 6 Articolo 6 Fatto salvo quanto diversamente concordato dalle Parti alla controversia, il tr Art. 7 Articolo 7 Il tribunale arbitrale, su richiesta di una delle Parti, potrà raccomandare l'a Art. 8 Articolo 8 1. Le Parti alla controversia agevoleranno l'operato del tribunale arbitrale e Art. 9 Articolo 9 Salvo quanto diversamente stabilito dal tribunale arbitrale a causa di circosta Art. 10 Articolo 10 Qualsiasi Parte, per quanto riguarda l'oggetto della controversia, che abbia u Art. 11 Articolo 11 Il tribunale può ascoltare e pronunciarsi su domande riconvenzionali direttame Art. 12 Articolo 12 Le decisioni del tribunale arbitrale relative a questioni procedurali e di mer Art. 13 Articolo 13 Qualora una delle Parti alla controversia non compaia di fronte al tribunale a Art. 14 Articolo 14 1. Il tribunale pronuncerà la sua decisione finale entro cinque mesi dalla dat Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360