Art. 32
32 / 33Ulteriori intese
In vigore dal 22 ago 2012
1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa, al termine del decimo anno, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, prima del termine di cui al comma 1 una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell' della Costituzione.
3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa apostolica in Italia con lo Stato, sono promosse, previamente, in conformità all' della Costituzione, le intese del caso.
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