Art. 28 · Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite

Art. 28

28 / 33

Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite

In vigore dal 22 ago 2012
1. La Chiesa apostolica in Italia trasmette, annualmente, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli e ne diffonde adeguata informazione. 2. Tale rendiconto deve, comunque, precisare: a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione; b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all', destinato al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme; c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'. 3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128#art-28