Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 ago 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia 1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia sono regolati dalle disposizioni della presente legge sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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