Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0147)
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Art. 1 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA Art. 2 Libertà religiosa 1. La Repubblica dà atto dell'autonomia della Chiesa apostolica in Itali Art. 3 Ministri di culto 1. La nomina e l'eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al (( Art. 3-bis (( (Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostol Art. 4 Assistenza spirituale ai militari 1. I militari appartenenti alla Chiesa apostolica in Ita Art. 5 Servizio militare 1. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, la Repubbli Art. 6 Assistenza spirituale ai ricoverati 1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e social Art. 7 Assistenza spirituale ai detenuti 1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza Art. 8 Oneri per l'assistenza spirituale 1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assisten Art. 9 Insegnamento religioso nelle scuole 1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienz Art. 10 Richieste in ordine allo studio del fatto religioso 1. La Repubblica, nel garantire il car Art. 11 Scuole ed istituti di educazione 1. La Repubblica, in conformità al principio della libert Art. 12 (( (Riconoscimento dei titoli di formazione teologica). )) 1. ((Sono riconosciuti, alle co Art. 13 Matrimonio 1. La Repubblica, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte Art. 14 Tutela degli edifici di culto 1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa apostol Art. 15 Riconoscimento di enti della Chiesa apostolica in Italia 1. Ferma restando la personalità Art. 16 Attività di religione o di culto e diverse 1. Agli effetti delle leggi civili si considera Art. 17 Regime tributario degli enti della confessione 1. Agli effetti tributari gli enti della Ch Art. 18 Gestione degli enti della confessione 1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria Art. 19 Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 1. L'ente patrimoniale della Chiesa apost Art. 20 Mutamenti degli enti della confessione 1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella desti Art. 21 Pubblicazioni 1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, relativi al Art. 22 Colportori 1. È assicurata ai colportori della Chiesa apostolica in Italia la libertà di d Art. 23 Emittenti radiotelevisive 1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai Art. 24 Contributi e deduzione agli effetti IRPEF 1. La Repubblica prende atto che la Chiesa apost Art. 25 Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF 1. A decorrere dal periodo Art. 26 Commissione paritetica 1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre even Art. 27 Assegni corrisposti ai ministri di culto 1. Gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolic Art. 28 Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite 1. La Chiesa apostolica in Italia tra Art. 29 Tutela dei beni culturali 1. La Repubblica e la Chiesa apostolica in Italia si impegnano a Art. 30 Norme di attuazione 1. Le Autorità competenti, nell'adottare le norme di attuazione della Art. 31 Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti 1. A Art. 32 Ulteriori intese 1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa, Art. 33 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 10.00 Assistenza e ordini: info@portalenormativo.it
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