Art. 7 · PRIVILEGI ED IMMUNITÀ
Accordo

Art. 7

7 / 24

PRIVILEGI ED IMMUNITÀ

In vigore dal 1 lug 2012
PRIVILEGI ED IMMUNITÀ 1. L'Italia applica alla Fondazione i privilegi e le immunità previsti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, sottoscritto a Bruxelles 1'8 aprile 1965. 2. Ai fini dell'applicazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee alle relazioni tra la Fondazione e l'Italia, valgono le seguenti definizioni: - tutti i riferimenti alle Comunità europee vanno letti come riferimenti alla Fondazione; - tutti i riferimenti ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita europee vanno letti come riferimenti ai funzionari e agli altri agenti della Fondazione; - fatta eccezione per gli , i riferimenti al Consiglio e alla Commissione vanno letti come riferimenti al "Consiglio d'amministrazione" della Fondazione. 3. Altri specifici o individuali privilegi non disciplinati dal presente Accordo saranno oggetto di accordi supplementari da negoziare alle condizioni già ottenute o applicate alle organizzazioni internazionali o istituzioni dell'Unione Europea o ad organismi già presenti in Italia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-06-05;90#art-a-7