Art. 52
AttoTitolo II

Art. 52

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In vigore dal 3 mar 2012
I testi degli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione e dalle stesse redatti in lingua croata fanno fede, dalla data dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle lingue ufficiali attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea qualora i testi nelle lingue ufficiali attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
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