Art. 17
AttoParte TERZA

Art. 17

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In vigore dal 3 mar 2012
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente atto relative alla politica agricola comune che possano risultare necessari a seguito di una modifica delle regole dell'Unione.
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