Art. 10 · LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

Art. 10

LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

In vigore dal 19 dic 2012
Procedimento 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli , fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione , almeno trenta giorni prima del termine di cui all', comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto . . . . Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all' e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti; c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. 3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonchè la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. 3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. 4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c) , le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. 6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
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