Art. 5 · Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza
Capo II

Art. 5

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Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza

In vigore dal 17 gen 2012
1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 67-quinquies, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista»; b) all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), le parole: «, nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato» sono soppresse; c) all'articolo 67-terdecies, comma 4, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta giorni»; d) all'articolo 67-terdecies, comma 5, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta giorni».
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