Art. 3 · Copertura finanziaria

Art. 3

Copertura finanziaria

In vigore dal 8 dic 2011
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 242.460 per l'anno 2011, a euro 242.460 per l'anno 2012 e a euro 248.436 annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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