Art. 6
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Art. 6

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In vigore dal 8 dic 2011
Articolo Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la messa a disposizione di strutture per le attività svolte dalle missioni archeologiche nei rispettivi paesi.
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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-6