Accordo
Art. 5
5 / 30In vigore dal 8 dic 2011
Articolo
Le Parti avvieranno un'intensa cooperazione allo scopo di prevenire e reprimere il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, beni audiovisivi, tutelati dalle leggi e dai regolamenti in materia di proprietà intellettuale, documenti ed altri beni di valore storico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-5