Art. 5
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Art. 5

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In vigore dal 8 dic 2011
Articolo Le Parti avvieranno un'intensa cooperazione allo scopo di prevenire e reprimere il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, beni audiovisivi, tutelati dalle leggi e dai regolamenti in materia di proprietà intellettuale, documenti ed altri beni di valore storico.
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