Accordo
Art. 4
4 / 30In vigore dal 8 dic 2011
Articolo
Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra centri di documentazione e biblioteche dei rispettivi paesi, nonché lo scambio di materiali„ libri, banche dati e missioni di esperti del settore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-4