Art. 30
Accordo

Art. 30

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In vigore dal 8 dic 2011
Il presente Accordo avrà una durata di tre anni e sarà automaticamente rinnovato per un periodo/periodi equivalente/i, salvo nel caso in cui una delle Parti Contraenti richieda per iscritto la cessazione o la modifica dell'Accordo attraverso i canali diplomatici, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale; la cessazione del presente accordo non avrà effetti sui programmi e progetti in corso, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti. Il presente Accordo è stato fatto nella città di Kuwait il 7/12/05 in due esemplari originali, nelle lingue italiano, arabo e inglese, entrambi autentici. In caso di divergenze legate all'interpretazione, farà fede il testo inglese. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana dello Stato del Kuwait Parte di provvedimento in formato grafico
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