Accordo
Art. 3
3 / 30In vigore dal 8 dic 2011
Articolo
Ciascuna Parte incoraggerà la cooperazione reciproca tra le istituzioni, le associazioni ed i centri culturali dei rispettivi paesi. A dette istituzioni verrà garantito il trattamento più favorevole al fine di agevolare la cooperazione tra di esse, conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel paese ospitante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-3