Art. 27
Accordo

Art. 27

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In vigore dal 8 dic 2011
Articolo Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente Accordo, le Parti istituiranno una Commissione Mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e programmi relativi ai settori prioritari e di concludere accordi pratici per la cooperazione culturale, scientifica tecnologica e nel campo dell'istruzione. Le riunioni della Commissione Mista verranno convocate attraverso i canali diplomatici e si terranno alternativamente nelle due capitali.
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