Art. 23
Accordo

Art. 23

23 / 30
In vigore dal 8 dic 2011
Articolo Le Parti si adopereranno per incoraggiare lo scambio di notizie e approfondimenti della stampa e delle informazioni; esse metteranno altresì a disposizione le strutture necessarie in questi settori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-23