Accordo
Art. 23
23 / 30In vigore dal 8 dic 2011
Articolo
Le Parti si adopereranno per incoraggiare lo scambio di notizie e approfondimenti della stampa e delle informazioni; esse metteranno altresì a disposizione le strutture necessarie in questi settori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-23