Accordo
Art. 2
2 / 30In vigore dal 8 dic 2011
Articolo
Le Parti incoraggeranno la cooperazione nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, nonché la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo.
Le Parti organizzeranno periodicamente uno scambio di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-2