Art. 2
Accordo

Art. 2

2 / 30
In vigore dal 8 dic 2011
Articolo Le Parti incoraggeranno la cooperazione nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, nonché la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo. Le Parti organizzeranno periodicamente uno scambio di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due paesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-2