Art. 19
Accordo

Art. 19

19 / 30
In vigore dal 8 dic 2011
Articolo Le Parti promuoveranno le visite di studenti universitari in entrambi i paesi, per scopi culturali, scientifici, sportivi e sociali, in periodi che verranno previamente concordati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-19