Accordo
Art. 17
17 / 30In vigore dal 8 dic 2011
Articolo
Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica nel settore delle scienze di base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico.
La cooperazione scientifica e tecnologica verrà sviluppata nel quadro delle risorse finanziarie di entrambe le Parti attraverso:
1. scambi di personale scientifico e tecnico;
2. scambio di informazioni, studi, documenti di natura scientifica e tecnica;
3. formazione di gruppi misti di ricerca;
4. organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-17