Art. 17
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Art. 17

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In vigore dal 8 dic 2011
Articolo Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica nel settore delle scienze di base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico. La cooperazione scientifica e tecnologica verrà sviluppata nel quadro delle risorse finanziarie di entrambe le Parti attraverso: 1. scambi di personale scientifico e tecnico; 2. scambio di informazioni, studi, documenti di natura scientifica e tecnica; 3. formazione di gruppi misti di ricerca; 4. organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.
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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-17