Accordo
Art. 13
13 / 30In vigore dal 8 dic 2011
Articolo
Le Parti promuoveranno:
Lo scambio di informazioni relative ai diplomi di studio rilasciati dagli istituti di insegnamento di entrambi i paesi.
L'eventuale stipula, conformemente alle rispettive legislazioni, di un accordo distinto che preveda il riconoscimento dei diplomi e certificati di istruzione rilasciati da Istituti scolastici statali e dagli istituti legalmente autorizzati di entrambi i paesi, a condizione che i programmi di studio di detti istituti corrispondano a quelli applicabili nel paese nel quale viene richiesto il riconoscimento degli istituti scolastici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-13