Art. 13
Accordo

Art. 13

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In vigore dal 8 dic 2011
Articolo Le Parti promuoveranno: Lo scambio di informazioni relative ai diplomi di studio rilasciati dagli istituti di insegnamento di entrambi i paesi. L'eventuale stipula, conformemente alle rispettive legislazioni, di un accordo distinto che preveda il riconoscimento dei diplomi e certificati di istruzione rilasciati da Istituti scolastici statali e dagli istituti legalmente autorizzati di entrambi i paesi, a condizione che i programmi di studio di detti istituti corrispondano a quelli applicabili nel paese nel quale viene richiesto il riconoscimento degli istituti scolastici.
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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-13