Art. 10
Accordo

Art. 10

10 / 30
In vigore dal 8 dic 2011
Articolo Entrambi i paesi incoraggeranno la partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni didattici organizzati nell'altro paese e incentrati sul tema dell'istruzione generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-10