Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005. 34 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA CULTURALE, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E NEI SETTORI DELL' Art. 2 Articolo Le Parti incoraggeranno la cooperazione nei settori della musica, delle arti, del Art. 3 Articolo Ciascuna Parte incoraggerà la cooperazione reciproca tra le istituzioni, le assoc Art. 4 Articolo Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra centri di documentazione e bibliotech Art. 5 Articolo Le Parti avvieranno un'intensa cooperazione allo scopo di prevenire e reprimere i Art. 6 Articolo Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dell'archeologia attraverso l Art. 7 Articolo Le Parti incoraggeranno la scambio di informazioni su vari argomenti di interesse Art. 8 Articolo Le Parti incoraggeranno lo scambio di visite da parte di specialisti in tutti i c Art. 9 Articolo Le Parti incoraggeranno la scambio di libri scolastici, documenti, studi e modell Art. 10 Articolo Entrambi i paesi incoraggeranno la partecipazione a corsi di formazione, conferen Art. 11 Articolo Le Parti incoraggeranno lo scambio di esperienze e di informazioni nel campo dell Art. 12 Articolo Le Parti promuoveranno lo scambio dei più recenti supporti didattici prodotti da Art. 13 Articolo Le Parti promuoveranno: Lo scambio di informazioni relative ai diplomi di studio Art. 14 Articolo Le Parti promuoveranno lo scambio di visite di gruppi di studenti e missioni cono Art. 15 Articolo Ciascuna Parte promuoverà lo sviluppo della cooperazione in ambito accademico tra Art. 16 Articolo Le Parti promuoveranno: Lo scambio di informazioni approfondite sui sistemi di ri Art. 17 Articolo Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica nel s Art. 18 Articolo Le Parti metteranno a disposizione, su una base di reciprocità, borse di studio e Art. 19 Articolo Le Parti promuoveranno le visite di studenti universitari in entrambi i paesi, pe Art. 20 Articolo Le Parti procederanno allo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di prog Art. 21 Articolo Le Parti trasmetteranno i programmi televisivi in occasione delle ricorrenze nazi Art. 22 Articolo Le Parti procederanno allo scambio di visite di giornalisti e funzionari ed agevo Art. 23 Articolo Le Parti si adopereranno per incoraggiare lo scambio di notizie e approfondimenti Art. 24 Articolo Le Parti organizzeranno a turno manifestazioni informative in entrambi i paesi e Art. 25 Articolo Le Parti incoraggeranno i contatti e la cooperazione reciproca nel settore dell'e Art. 26 Articolo In caso di comune accordo, le Parti potranno decidere di comune accordo di chiede Art. 27 Articolo Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente Accordo, le Parti istit Art. 28 Articolo Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale Art. 29 Articolo Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate o integrate con l Art. 30 Articolo 30 Il presente Accordo avrà una durata di tre anni e sarà automaticamente rinnova Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360