Art. 26 · Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.

Art. 26

Abrogato26 / 36

Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.

In vigore dal 21 feb 2012
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2011, N. 212, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 17 FEBBRAIO 2012, N. 10

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