Art. 21
21 / 36Finanziamento opere portuali
In vigore dal 1 gen 2012
1. All' del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-undecies, è inserito il seguente:
«2-undecies. l. Per il solo anno 2012, per le finalità di cui al comma 2-novies, può essere disposto, ad integrazione delle risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all', comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-11-12;183#art-21