Art. 17
17 / 36Semplificazione procedimento distretti turistici
In vigore dal 1 gen 2012
1. All', comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-11-12;183#art-17