Art. 1 · Risultati differenziali

Art. 1

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Risultati differenziali

In vigore dal 1 gen 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Risultati differenziali 1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e del ricorso al mercato finanziario nonché i livelli minimi del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all', comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
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urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183#art-1