Accordo
Art. 15
15 / 22In vigore dal 25 nov 2011
1. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza prevista dal presente Accordo sono utilizzate unicamente ai fini del presente Accordo.
2. Tali informazioni possono essere divulgate ad organismi governativi diversi da quelli previsti dal presente Accordo soltanto previa esplicita autorizzazione dell'Amministrazione doganale che le fornisce e a condizione che la legislazione nazionale dell'Amministrazione doganale ricevente non ne proibisca la divulgazione.
3. Le disposizioni del comma 2 del presente Articolo non si applicano alle informazioni concernenti le infrazioni riguardanti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate alle altre autorità della Parte Contraente direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.
4. Tuttavia, in ragione degli obblighi derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del comma 2 non ostano a che le informazioni ricevute possano, ove richiesto, essere trasmesse alla Commissione Europea e ad altri Stati membri dell'Unione summenzionata.
5. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente Accordo sono di carattere confidenziale, sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata alle informazioni della stessa natura dalle leggi nazionali in vigore sul territorio dello Stato della Parte Contraente che le ha ricevute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-10-27;196#art-a-15