Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. 26 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORD Art. 2 Articolo 2 1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si Art. 3 Articolo 3 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di Art. 4 Articolo 4 Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte l Art. 5 Articolo 5 L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce all'Amministrazione Art. 6 Articolo 6 1. L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce all'Amministrazi Art. 7 Articolo 7 1. I documenti previsti dal presente Accordo possono essere sostituiti da infor Art. 8 Articolo 8 In conformità con il presente Accordo le Parti Contraenti cooperano secondo la Art. 9 Articolo 9 Le Parti Contraenti, sulla base della normativa vigente nei propri Stati e nel Art. 10 Articolo 10 In base alla normativa vigente nei propri Stati e nel quadro del presente Acco Art. 11 Articolo 11 L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, nell'ambito della propria Art. 12 Articolo 12 1. Le Amministrazioni doganali possono, di comune accordo e nel rispetto delle Art. 13 Articolo 13 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita avvia indagini ufficiali rel Art. 14 Articolo 14 1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Art. 15 Articolo 15 1. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza prevista dal presente Art. 16 Articolo 16 1. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi del presente Accordo Art. 17 Articolo 17 1. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate Art. 18 Articolo 18 1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta Art. 19 Articolo 19 1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti rinunciano a chiedere il Art. 20 Articolo 20 1. L'attuazione del presente Accordo è demandata direttamente alle Amministraz Art. 21 Articolo 21 Il presente Accordo si applica ai territori doganali degli Stati di entrambe l Art. 22 Articolo 22 1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360