Art. 42 · Clausola sui futuri sviluppi
AllegatoTitolo VII

Art. 42

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Clausola sui futuri sviluppi

In vigore dal 24 nov 2011
Clausola sui futuri sviluppi 1. Le Parti possono modificare, rivedere e ampliare, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. 2. Nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ciascuna delle Parti può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare il presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-42