Art. 35 · Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione
AllegatoTitolo V

Art. 35

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Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione

In vigore dal 24 nov 2011
Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione Le Parti convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, economica e finanziaria e la corruzione attraverso il totale adempimento dei loro obblighi internazionali reciproci in materia, tra cui una cooperazione efficace per il recupero degli attivi o dei fondi derivanti da atti di corruzione. Questa disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-35