Art. 17 · Turismo
AllegatoTitolo V

Art. 17

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Turismo

In vigore dal 24 nov 2011
Turismo 1. Le Parti possono collaborare per migliorare gli scambi di informazioni e introdurre le migliori prassi affinché il turismo si sviluppi in modo equilibrato e sostenibile conformemente al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del processo locale Agenda 21. 2. Le Parti possono intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo, aumentando il contributo positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità locali e cercando, in particolare, di promuovere l'ecoturismo, di rispettare l'integrità e gli interessi delle comunità locali e di migliorare la formazione nell'industria turistica.
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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192#art-a-17