Art. 3
Accordo

Art. 3

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In vigore dal 8 lug 2011
Le Parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2011-06-14;99#art-a-3