Accordo›Titolo V
Art. XXI
21 / 23Trattamento dei dati personali.
In vigore dal 7 lug 2011
Articolo XXI
Trattamento dei dati personali.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo XXII, i dati personali trasmessi sulla base del presente accordo possono essere utilizzati dalla Parte contraente al quale sono stati trasferiti:
a) ai fini dei procedimenti cui si applica il presente accordo;
b) per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a);
c) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica;
d) per qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione della Parte contraente che trasmette i dati, salvo che la Parte interessata abbia ottenuto il consenso della persona interessata.
2. Il presente articolo si applica anche ai dati personali non trasmessi ma ottenuti tramite modalità diverse in applicazione del presente accordo.
3. A seconda delle circostanze del caso specifico, la Parte contraente che trasmette i dati può chiedere alla Parte contraente alla quale i dati personali sono stati trasferiti di fornire informazioni sull'uso dei dati.
4. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da una Parte contraente ai sensi del presente accordo e originari di tale Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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