Accordo›Capo II
Art. XIII
13 / 23Responsabilità civile riguardo ai funzionari.
In vigore dal 7 lug 2011
Articolo XIII
Responsabilità civile riguardo ai funzionari.
1. Quando, conformemente agli articoli IX, X e XI i funzionari di una Parte contraente operano nell'altra, la prima Parte è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte contraente nel cui territorio essi operano.
2. La parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.
3. La Parte contraente i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio dell'altra rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti, di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuna Parte contraente rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere all'altra il risarcimento dei danni da esso subiti.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-06-14;97#art-a-xiii