Art. 2 · Ordine di esecuzione

Art. 2

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Ordine di esecuzione

In vigore dal 5 lug 2011
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione medesima.
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