Art. 2 · Analisi congiunta sulla sicurezza transfrontaliera
AccordoTitolo I

Art. 2

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Analisi congiunta sulla sicurezza transfrontaliera

In vigore dal 3 mag 2011
Le Parti Contraenti si adoperano per una informazione più uniforme sulle situazioni concernenti la sicurezza. A tal fine, a tempi stabiliti e se necessario, si scambiano le analisi riguardanti lo stato della situazione e analizzano congiuntamente la sicurezza transfrontaliera.
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