Art. 16 · Collaborazione nel garantire la sicurezza nel traffico stradale
AccordoTitolo IV

Art. 16

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Collaborazione nel garantire la sicurezza nel traffico stradale

In vigore dal 3 mag 2011
La collaborazione della polizia stradale sulla base del presente Accordo comprende: a) l'informazione reciproca sulle circostanze rilevanti per il traffico stradale per quanto concerne la densità del traffico, interruzioni della circolazione, condizioni atmosferiche eccezionali e sui provvedimenti quali la deviazione o limitazione del traffico che vengono effettuati nell'interesse della scorrevolezza della circolazione stradale e per agevolare il traffico transfrontaliero dei veicoli a motore; b) l'informazione reciproca sulle esperienze acquisite nel servizio di polizia stradale e allo scambio di esperienze nel campo della sicurezza stradale; c) la partecipazione a servizi finalizzati al contrasto di specifiche violazioni in materia di circolazione stradale e per la verifica dell'efficienza dei veicoli e della regolarità del trasporto internazionale di merci e di persone.
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