Art. 11 · Gruppi di lavoro e di indagini congiunti
AccordoTitolo III

Art. 11

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Gruppi di lavoro e di indagini congiunti

In vigore dal 3 mag 2011
Per una migliore collaborazione gli Organi competenti delle Parti Contraenti, se necessario, istituiscono gruppi di lavoro e di indagini congiunti, con compiti di consulenza, analisi e studio. I Gruppi, previ specifici accordi, possono compiere anche attività di indagine congiunte.
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