Art. 28 · AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Convenzione

Art. 28

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AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

In vigore dal 25 feb 2011
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
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